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Facchinaggio

Le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio per conto terzi sono soggette alla disciplina della L. 57/2001


Definizione

Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le seguenti attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999):

  • portabagagli 
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari 
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri) 
  • facchini doganali 
  • facchini generici 
  • accompagnatori di bestiame 
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali. 

Le attività possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche e sono comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti..

Le attività prese in considerazione sono quelle affidate esclusivamente in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

  • insacco, pesatura, legatura 
  • accatastamento e disaccatastamento 
  • pressatura, imballaggio 
  • gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza) 
  • pulizia magazzini e piazzali 
  • depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco 
  • selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione 
  • abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili 
  • insaccamento od imballaggio di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione. 

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

  • spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso 
  • pesatori pubblici (attività disciplinata dall'articolo 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011). 

Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche dell'attività di facchinaggio sottoposta alla disciplina della L. 57/2001, vedi la circolare del Ministero Attività Produttive n. 3570 del 2003.

Requisiti per lo svolgimento della attività

Requisiti di capacità economico-finanziaria

  • comprovata affidabilità nell'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria assunte, attestata da istituto bancario

  • inesistenza protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e le cooperative

  • iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

Requisiti di onorabilità

Sono elencati all'art. 7 del Decreto n. 221/2003 e devono essere posseduti dal titolare o institore o direttore di impresa individuale,  da tutti i soci di snc, dai soci accomandanti di sas e sapa, dagli amministratori per le società di capitali e le cooperative. 

Dal 2007, con l'entrata in vigore della Legge n. 40/2007 di conversione del D.L. n. 7/2007, l'esercizio dell'attività di facchinaggio non è più subordinato al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa, cioè di requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale, da parte di un preposto nè al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. n. 221/2003, cioè al possesso di un patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato dell'impresa specifico nel settore facchinaggio al 31 dicembre dell'anno precedente. 

Procedura di iscrizione

Le imprese individuali o le società artigiane e non artigiane devono presentare la dichiarazione di inizio attività il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL  alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale, utilizzando l'apposita modulistica.

L’impresa che ha le caratteristiche per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, una volta presentata al Registro delle Imprese la dichiarazione di inizio attività per il riconoscimento dei requisiti, dovrà poi presentare  alla Commissione provinciale per l’artigianato specifica domanda di iscrizione nell'Albo.

Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi da: 
• attestazione di versamento della tassa di concessione governativa 
• attestazioni bancarie 
• elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione e operative da meno di due anni. 

Per la trasmissione telematica, la denuncia di inizio attività cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica, possibilmente in unico file, tramite il modello RP con codice E20 o 98, firmata digitalmente dal presentante. 

Informazioni aggiuntive

Hanno senz'altro titolo ad esercitare l'attività di facchinaggio: 

  • le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività, qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della medesima attività
  • le imprese italiane che trasferiscono la propria sede principale od operativa nella provincia, avendo già ottenuto il riconoscimento dei requisiti nella provincia di provenienza.

La procedura per il riconoscimento dei requisiti viene attivata solo quando si avvia una nuova impresa

Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla titolarità dell'impresa non comportano, pertanto, una  ulteriore procedura. 

L'impresa (società o imprenditore individuale) che assume l'esercizio di una attività di facchinaggio e movimentazione merci già attiva a seguito di 

  • trasferimento di azienda o di ramo di azienda 
  • conferimento di azienda 
  • fusione, incorporazione, scissione o trasformazione eterogenea di società

se prosegue o riprende la stessa attività, deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle Imprese e/o Repertorio Economico Amministrativo allegando il  Modello dell’attività di facchinaggio

In ogni caso l'impresa può dichiarare una data compatibile con l’evento successorio e non è necessaria la coincidenza tra data di inizio e data di presentazione della domanda.

Fasce di Classificazione 

Tutte le imprese di facchinaggio devono essere classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale. 

Le fasce di classificazione sono le seguenti:

  • inferiore a 2,5 milioni di euro 
  • da 2,5 a 10 milioni di euro 
  • superiore a 10 milioni di euro 

L'inserimento nella fascia di classificazione avverrà sulla base delle risultanze dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi ricevuti, che l'impresa fornirà nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 47. 

All'impresa non è consentito stipulare un singolo contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita. 

La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi con l'apposito modello.  In ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.

Regolarizzazione

Il 02.03.2004 scadeva il termine per presentare al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane la documentazione per la regolarizzazione delle imprese che, all’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221/2003 (04.09.2003), risultavano già iscritte per l’esercizio delle attività di facchinaggio.

L’art. 14 del D.M. 221/2003 prevedeva che le imprese già operanti nel settore al 04.09.2003 e che avessero presentato la regolarizzazione potessero proseguire l’esercizio dell’attività per i due anni successivi all’entrata in vigore  del regolamento (fino al 04.09.2005) anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) (patrimonio netto pari almeno all'8% del fatturato totale al 31.12 dell'anno precedente) e all'art. 6 (capacità tecnico organizzativa).

La presentazione della denuncia di regolarizzazione in parola consente all’impresa di inquadrarsi nell’ambito di una delle tre fasce di classificazione per volume d’affari, in mancanza della quale non è permesso stipulare contratti inerenti le prestazione di facchinaggio, ed evita l’attivazione del procedimento diretto alla cancellazione d'ufficio dell’attività di facchinaggio.

Avvertenze per i committenti 

I committenti di lavori di facchinaggio devono rivolgersi esclusivamente ad imprese abilitate che risultino iscritte al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.