Autoriparazione
Le attività di autoriparazione sono disciplinate dalla Legge 122/1992 che richiede il possesso da parte del titolare o del preposto di requisiti personali e professionali.
- 1 Definizione
- 2 Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione
- 3 Procedura per l'avvio dell'attività
- 4 Imprese artigiane
Definizione
Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di autoriparazione prescrivendo il possesso di una serie di requisiti tecnico-professionali e personali in capo all'imprenditore o a persona da lui preposta all'esercizio dell'attività, nonchè requisiti di natura tecnico-organizzativa.
L’attività di autoriparazione è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi del D. Lgs. n. 112/98 art. 22 e del D.P.R n. 558/99 art. 10.
Gli autoriparatori soggetti alla disciplina della L. 122/92 sono imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono attività di manutenzione e di riparazione di veicoli e di complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone di cose.
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, nonchè l'installazione di impianti e componenti fissi.
L'autoriparazione si distingue nei settori:
- meccanica e motoristica
- carrozzeria
- elettrauto
- gommista
E' necessario il possesso dei requisiti anche per l'esercizio dell'attività di riparazione avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio di veicoli, nonché per ogni organismo di natura privatistica che svolge attività di riparazione per uso esclusivamente interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all'attività di autoriparazione esercitata.
Requisiti per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione
1. Requisiti tecnico professionali
Si intendono posseduti mediante la preposizione tecnica di un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione).
Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante, come previsto all'art. 2/4 della Legge n. 443/85.
Tale soggetto deve essere dotato dei seguenti requisiti.
- laurea in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio laurea in Fisica e Ingegneria chimica)
- diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività (ad esempio diploma di maturità professionale Tecnico delle Industrie Meccaniche - diploma professionale di qualifica Meccanico Riparatore Autoveicoli - diploma di Perito Industriale Meccanico)
- titolo di studio a carattere tecnico professionale attinente all'attività diverso da laurea e da diploma, congiuntamente ad un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni come operaio qualificato
- prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, per un periodo non inferiore a 3 anni nell'arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
2. Requisiti personali
Il preposto alla gestione tecnica deve possedere, oltre ai requisiti tecnico professionali, i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea o di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva;
- essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di s.n.c., i soci accomandatari di s.a.s., i componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali, cooperative e consorzi devono inoltre compilare l'"autocertificazione antimafia" tramite la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla Legge n. 575/1965 presente sul modello Intercalare.
3. Requisiti riferiti a locali e attrezzature
L'impresa deve disporre di spazi e locali per la cui utilizzazione in relazione all'attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto dlel'intervento e le attrezzature e strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività e deve altresì disporre di una dotazione minima di attrezzature e strumentazioni conformi a quanto disposto dal D.M. n. 406 del 30.07.1997 con riferimento alla sezione relativa all'attività esercitata.
La Camera di commercio provvede ad effettuare dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Procedura per l'avvio dell'attività
Le imprese individuali o le società non artigiane devono presentare contestualmente alla pratica di iscrizione e/o di inizio attività una SCIA -Segnalazione inizio attività- per ciascuna officina il giorno stesso di inizio dell'attività, unitamente ai modelli I1, I2, S5 o UL alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è ubicata l'officina stessa, utilizzando l'apposita modulistica.
Il possesso dei requisiti richiesti viene autocertificato da ciascuno dei soggetti interessati e non è obbligatorio allegare altri documenti diversi dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa e dalla copia del contratto di associazione in partecipazione registrato, nel caso in cui il responsabile tecnico sia un associato in partecipazione.
Per la trasmissione telematica, la SCIA cartacea deve essere acquisita tramite scanner ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98, possibilmente in unico file, firmata digitalmente dal presentante.
L'Ufficio Registro Imprese provvede all'iscrizione al Registro Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo, dell'impresa o dell'attività immediatamente .Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali deve concludersi entro 60 giorni dalla protocollazione della denuncia di inizio attività.
Fatti riconoscere