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COMUNICAZIONE UNICA E IMPRESE ARTIGIANE

La procedura di Comunicazione Unica riguarda tutte le imprese, anche quelle artigiane. Senza la ComUnica, un imprenditore non può ottenere un numero di partita IVA, non può assolvere ai propri obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha titolo per iniziare l'attività. Quando si iscrive all'Albo Artigiani, non perde l'iscrizione nel Registro Imprese.Anche quando l'impresa esercita solo attività artigiana, la ComUnica è prioritariamente rivolta al Registro Imprese e al REA, che raccolgono e pubblicano i dati anagrafici, legali ed economici e le relative variazioni.

ISTRUZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 1/2010 IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 47 del 01.04.2011 è stata costituita la Commissione Regionale per l’Artigianato. Dal 16/05/2011 è stata insediata la nuova C.R.A.; da tale atto ne consegue l’attuazione della disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 1/2010 con la conseguente soppressione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE DELL’IMPRESE ARTIGIANE

La nuova normativa ha introdotto innovative semplificazioni riguardo alla procedura e ai tempi per il riconoscimento della qualifica artigiana. Ai sensi dell’art . 3 della Legge Regionale n. 1/2010 “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica”, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. Restano immutati, invece, i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010, ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ex Legge n. 40/2007, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.. Il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge di riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA (vedi sotto), approvato dalla Regione e disponibile nella sezione modulistica del sito camerale Albo Imprese Artigiane, che, quindi, va obbligatoriamente allegato alla pratica Comunica.

La ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle Imprese con la denuncia di iscrizione mediante Comunicazione Unica costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigiana; dalla predetta data decorre l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o alla sezione separata dei Consorzi.

A norma dell’art. 4 della Legge regionale n. 1/2010, le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, la Comunicazione Unica di modifica, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.(Modello AA), relativa a:

1. Modificazioni dei requisiti artigiani;
2. Cessazione dell’attività;
3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

Le modificazioni di cui al punto 1., nelle more delle direttive da parte della Commissione regionale per l’Artigianato, sono quelle riguardanti:

• Ingresso/recesso di socio partecipante all’attività a seguito di cessioni di quote;
• Inizio/fine della partecipazione dei soci;
• Inclusione/cancellazione di collaboratori familiari;
• Assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 443/1985;
• Richiesta di riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR n. 288/2001 (se presentata con altra domanda).

La denuncia di cessazione dell’attività artigiana, con conseguente cancellazione dall’Albo imprese Artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l’impresa rimanga iscritta al Registro delle Imprese; la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l’automatica cancellazione anche dall’Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS.

Riassumendo, in sintesi, gli adempimenti pubblicitari dovuti all’Albo delle Imprese Artigiane sono i seguenti:

1. la prima iscrizione, la cancellazione (fatto salvo quanto sopra riportato) e le modificazioni che riguardano dati rilevanti per l’Albo Artigiani, ma la cui iscrizione non è prevista nel Registro delle Imprese;
2. la modifica che implica l’acquisto o la perdita dei requisiti artigiani per la quale, quindi, sussiste l’obbligo di chiedere l’iscrizione o la cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane, mentre una modifica anagrafica presentata al Registro delle Imprese che non comporta acquisto/perdita dei requisiti artigiani assolve anche agli obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo Artigiani;
3. la comunicazione all’Albo di notizie anagrafiche già iscritte al Registro delle imprese non è obbligatoria se non quando implica l’acquisto o la perdita dei requisiti artigiani per cui si rende necessaria la denuncia all’Albo delle imprese Artigiane.

La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica , a posteriori e possono dare origine, entro 20 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica e secondo le procedure di cui alla legge n. 241/90, ad una procedura di accertamento, su iniziativa della sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, da parte del Servizio regionale per l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla segnalazione.