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Qualificazioni professionali

Qualificazioni professionali attività acconciatore ed estetista

creato da Patrizia Staccia — ultima modifica 09/11/2011 12:18
Storia

Riconoscimento qualifica professionale

Per poter esercitare  le attività di  acconciatore o  estetista l’imprenditore deve dimostrare che all’interno dell’impresa opera un soggetto in possesso della qualificazione prevista dalle leggi di settore (per l’impresa artigiana i requisiti devono essere in capo al titolare o al socio d’opera).   

                                                                                                                   

Disciplina dell'attività di acconciatore

Riferimenti: Legge 14/02/1963 n. 161 e successive modificazioni - Legge 17 agosto 2005 n. 174

La legge n. 174 del 17/08/2005 definisce la nuova "Disciplina dell'attività di acconciatore": pertanto, dalle attività di "parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"ACCONCIATORE" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge (17/09/2005)

  • sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna, assumono di diritto l'abilitazione di acconciatore.
  • risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna,

hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.

Tutti coloro che alla data del 17/09/2005 hanno maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale di "parrucchiere per uomo e donna" hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione di "acconciatore".

Per tutti coloro che hanno maturato i requisiti dopo il 17/09/2005 e fino alla data indicata dalla futura regolamentazione regionale, continuerà ad avere applicazione la legge n. 161/63 e successive modificazioni.

Il modello per inoltrare la richiesta del certificato al Servizio Regionale deve essere presentato fino al 30 settembre 2011 alla Camera di Commercio  nelle giornate di lunedì e martedì negli orari di sportello. Sarà cura degli uffici trasmettere, tramite raccomandata i modelli alla Regione la quale, nel più breve tempo possibile, inoltrerà alla Camera di Commercio gli attestati richiesti. 

 

Disciplina dell'attività di estetista

 

Riferimenti: Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale qualificazione va richiesta (scaricare modulo richiesta) prima di presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tramite l’apposita modulistica e con dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90. 

Requisiti professionali (art. 3  Legge 4 gennaio 1990 n. 1) 

  • corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue;
  • corso di specializzazione della durata di un anno o un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
  • apprendistato (come da contratto di categoria) presso una impresa di estetista;
  • un anno di lavoro qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista;
  • corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
  • attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni come dipendente o collaboratore familiare, svolto nel quinquennio antecedente allo svolgimento del corso di formazione teorica;
  • corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche precedentemente acquisite presso l’impresa di estetista

Attività complementari:

  • centro abbronzante
  • massaggi

Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al  Comune in cui ha sede l’impresa.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.

Accesso ai corsi di specializzazione
Alla Direzione Generale del Servizio Regionale attività produttive, commercio, Turismo può essere richiesta (per scaricare modello)anche l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) della Legge 1/90.

Il modello per inoltrare tale richiesta al Servizio Regionale deve essere presentato fino al 30 settembre 2011 alla Camera di Commercio  nelle giornate di lunedì e martedì negli orari di sportello. Sarà cura degli uffici trasmettere, tramite raccomandata i modelli alla Regione la quale, nel più breve tempo possibile, inoltrerà alla Camera di Commercio gli attestati richiesti.