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Estetista

Disciplina dell'attività di estetista

 

Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Legge Regionale 4 agosto 1992 n. 32

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano - con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico - il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale qualificazione va richiesta prima di presentare domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tramite l’apposita modulistica e con dimostrazione dei requisiti previsti dalla Legge n. 1/90. 

Requisiti professionali (art. 3  Legge 4 gennaio 1990 n. 1) 

- corso regionale di qualificazione della durata di due anni con un minimo di 900 ore annue;
- un corso di specializzazione della durata di un anno o un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- apprendistato (come da contratto di categoria) presso una impresa di estetista;
- un anno di lavoro qualificato, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l’impresa di estetista;
- attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a tre anni come dipendente o collaboratore familiare, svolto nel quinquennio antecedente allo svolgimento del corso di formazione teorica;
- corso regionale di almeno 300 ore di formazione teorica integrativo delle cognizioni pratiche precedentemente acquisite presso l’impresa di estetista

 

Attività complementari:

  • centro abbronzante
  • massaggi

 

Attenzione
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata al  Comune in cui ha sede l’impresa.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio.

Accesso ai corsi di specializzazione
Alla Direzione Generale del Servizio Regionale attività produttive, commercio, Turismo può essere richiesta anche l'ammissione ai corsi di formazione teorico-pratica previsti dall'art. 3 comma 1 lettere b) e c) della Legge 1/90.

Il modello per inoltrare tale richiesta al Servizio Regionale deve essere presentato fino al 31 dicembre 2011 Camera di Commercio  nelle giornate di lunedì e martedì negli orari di sportello. Sarà cura degli uffici trasmettere, tramite raccomandata i modelli alla Regione la quale, nel più breve tempo possibile, inoltra alla Camera di Commercio gli attestati richiesti.