Azioni sul documento

Acconciatore

Disciplina dell'attività di acconciatore

Riferimenti: Legge 161/1963 - Legge 23.12.1970 n. 1142 -  Legge 17 agosto 2005 n. 174


La legge n. 174 del 17/08/2005 definisce la nuova "Disciplina dell'attività di acconciatore": pertanto, dalle attività di "parrucchieri per uomo e per donna" e "barbiere" si passa alla figura dell'"ACCONCIATORE" che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.


I soggetti che alla data di entrata in vigore (17/09/2005) della legge 174 del 17/08/2005  sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna, assumono di diritto l'abilitazione di acconciatore.

  • risultano intestatari delle autorizzazioni comunali rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.


Tutti coloro che alla data del 17/09/2005 hanno maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale di "parrucchiere per uomo e donna" hanno diritto al rilascio del certificato di abilitazione di "acconciatore".


Tutti coloro che matureranno i requisiti dopo il 17/09/2005 e prima della data stabilita dalla regolamentazione regionale, continua ad avere applicazione la legge n. 161/63 e successive modificazioni.