Impresa artigiana
Definizione di impresa artigiana
1. DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA
È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali previsti, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni o di prestazioni di servizi.
L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva. In presenza dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato), discende l'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA, che consente di poter accedere alle specifiche agevolazioni previste. In linea generale, date le condizioni richieste dalla norma, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti considerato piccolo imprenditore dall'articolo 2083 del Codice Civile.
L'esercizio di impresa artigiana può essere svolto in forma societaria anche sotto forma di consorzi e cooperative, o dal singolo imprenditore mediante ditta individuale o impresa familiare costituita dall'imprenditore con il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado, dove l'imprenditore risponde di tutte le obbligazioni contratte nell'esercizio della propria attività con l'intero patrimonio personale, o. In base alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge-quadro (Legge n. 443/1985), è definito imprenditore artigiano la persona fisica che:
• esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana;
• assume la piena responsabilità dell'impresa;
• svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme in relazione all'attività concretamente svolta.
Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:
- avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
- l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
- l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
- il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
- possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa
Fatti riconoscere