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Albo Regionale delle Imprese Artigiane

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 2010 ha profondamente riformato la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane, dal 16 maggio 2011 con l'insediamento della Commissione Regionale per l'Artigianato, essa trova piena attuazione

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La scelta operata dalla Regione Emilia-Romagna è stata di allineare, per quanto possibile, obblighi e formalità degli artigiani a quelli di tutte le altre imprese.

Da  oggi l'Albo delle imprese artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica.

I punti essenziali della riforma sono:

  • le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono soppresse
  • le funzioni già svolte dalle CPA sono attribuite a due organi  regionali, il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato
  • la Camera di Commercio è delegata a svolgere le funzioni amministrative di front-office, gestendo le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione avviate dalle imprese artigiane
  • l' iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo  vengono trasmesse al Registro Imprese esclusivamente per via telematica attraverso la  Comunicazione Unica
  • ai fini degli adempimenti verso l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane la Comunicazione Unica ha efficacia istantanea e costitutiva (la qualifica artigiana è acquisita fin dal momento della presentazione della comunicazione, purché questa sia formalmente corretta).

L'Albo Regionale è conservato presso gli uffici competenti delle Regione Emilia Romagna, le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

All'Albo delle Imprese Artigiane, sono tenute a far domanda d'iscrizione, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli della L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato e successive modifiche ed integrazioni) poichè l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle Imprese Artigiane che possono richiedere certificati e visure  se in regola con il diritto annuo camerale; inoltre nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.

La legge prevede che l'impresa artigiana che operi nei settori Autoriparazione, Impiantistica e Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione risulti in possesso di appositi requisiti tecnico professionali  per l'esercizio di tali attività e che la figura del responsabile tecnico sia ricoperta dal titolare o da un socio lavoratore dell'impresa artigiana.

In questa sezione, vengono date le linee guida per l'ottenimento delle qualificazioni professionali per l'esercizio delle attivita' di acconciatore di cui alle Leggi n.  161/63, n. 1142/70 e n. 174/05, di estetista di cui alla Legge n. 1/90, nonchè per l'accesso ai corsi di specializzazione per estetiste di cui alla Legge Regionale n. 32/92.