Albo Regionale delle Imprese Artigiane
La Legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 2010 ha profondamente riformato la tenuta dell'Albo delle Imprese artigiane, dal 16 maggio 2011 con l'insediamento della Commissione Regionale per l'Artigianato, essa trova piena attuazione

La scelta operata dalla Regione Emilia-Romagna è stata di allineare, per quanto possibile, obblighi e formalità degli artigiani a quelli di tutte le altre imprese.
Da oggi l'Albo delle imprese artigiane è tenuto con le modalità previste per il Registro delle imprese, per cui tutte le denunce artigiane devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica.
I punti essenziali della riforma sono:
- le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono soppresse
- le funzioni già svolte dalle CPA sono attribuite a due organi regionali, il Servizio competente per le attività di amministrazione in materia di artigianato e la Commissione regionale per l'artigianato
- la Camera di Commercio è delegata a svolgere le funzioni amministrative di front-office, gestendo le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione avviate dalle imprese artigiane
- l' iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo vengono trasmesse al Registro Imprese esclusivamente per via telematica attraverso la Comunicazione Unica
- ai fini degli adempimenti verso l'Albo Regionale delle Imprese Artigiane la Comunicazione Unica ha efficacia istantanea e costitutiva (la qualifica artigiana è acquisita fin dal momento della presentazione della comunicazione, purché questa sia formalmente corretta).
L'Albo Regionale è conservato presso gli uffici competenti delle Regione Emilia Romagna, le sezioni provinciali dell'Albo sono depositate anche presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.
All'Albo delle Imprese Artigiane, sono tenute a far domanda d'iscrizione, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli della L. 443/85 (legge quadro sull'artigianato e successive modifiche ed integrazioni) poichè l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.
L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle Imprese Artigiane che possono richiedere certificati e visure se in regola con il diritto annuo camerale; inoltre nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta nell'Albo.
La legge prevede che l'impresa artigiana che operi nei settori Autoriparazione, Impiantistica e Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione risulti in possesso di appositi requisiti tecnico professionali per l'esercizio di tali attività e che la figura del responsabile tecnico sia ricoperta dal titolare o da un socio lavoratore dell'impresa artigiana.
In questa sezione, vengono date le linee guida per l'ottenimento delle qualificazioni professionali per l'esercizio delle attivita' di acconciatore di cui alle Leggi n. 161/63, n. 1142/70 e n. 174/05, di estetista di cui alla Legge n. 1/90, nonchè per l'accesso ai corsi di specializzazione per estetiste di cui alla Legge Regionale n. 32/92.
Fatti riconoscere