Denuncia uve 2010: termini di presentazione
Fissato al 15 gennaio il termine entro cui i conduttori che intendono rivendicare la Denominazione di Origine Controllata e I.G.T. dovranno denunciare alla Camera di commercio la quantità di uve prodotte.
I conduttori di terreni iscritti all’Albo Vigneti D.O.C. o all'Elenco delle Vigne I.G.T. che intendono rivendicare la Denominazione di Origine Controllata o I.G.T. devono denunciare alla Camera di commercio la quantità di uve prodotte.
Il termine per la presentazione della denuncia alla Camera di commercio per la campagna 2009-2010, anche per via telematica o informatica, fissato al 10 dicembre 2010 dal regolamento Cee n° 1282/2001, è stato prorogato al 15 gennaio 2011.
Ogni azienda deve compilare una sola denuncia delle uve per l'intera produzione di vino a DO e IGT, utilizzando l’apposito modello denuncia uve, con indicazione dei dati produttivi, degli esuberi, delle superfici e delle destinazioni. Si ricorda inoltre che la denuncia delle uve deve essere presentata presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale ricade la superficie vitata dalla quale provengono; nel caso in cui le produzioni di uve DOCG, DOC ed IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la Camera di commercio competente è quella nel cui ambito è ubicato lo stabilimento enologico.
Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DOCG, DOC ed IGT, i relativi vigneti devono essere iscritti nei rispettivi Albi e/o Elenchi tenuti dalla Provincia competente.
A tale proposito occorre tener presente che una medesima superficie vitata deve essere iscritta preventivamente ai diversi "Albi e/o Elenchi" tenuti dalla Provincia (Servizio Agricoltura) per poter effettuare, in fase di compilazione della denunce delle uve, le eventuali opzioni o scelte vendemmiali tra le varie denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche tipiche coesistenti per la medesima superficie vitata. Si ricorda che nel caso vengano operate più scelte vendemmiali, sulla medesima superficie vitata o sull'insieme di più superfici vitate, deve essere applicata la resa più restrittiva tra quelle previste dai rispettivi disciplinari di produzione (art. 7 commi 3 e 4 L.164/92; art. 14 e 15 L. 164/92; art. 2 del Decreto Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2006).
La denuncia delle uve DOCG/DOC/IGT comporta un diritto di segreteria di € 5,00 per ogni ricevuta richiesta.
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