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Denuncia delle uve

 uva.jpg                                 I conduttori di terreni iscritti all’Albo Vigneti che intendono rivendicare la Denominazione di Origine Controllata devono denunciare alla Camera di commercio la quantità di uve prodotte.

La denuncia delle uve permette di ottenere il rilascio della "Ricevuta delle uve", documento che riconosce e qualifica a D.O.C. la quantità di uve e il corrispondente volume di vino prodotto. 

Ai fini della rivendicazione annuale delle produzioni dei vini DOCG, DOC ed IGT, i relativi vigneti devono essere iscritti nei rispettivi Albi e/o Elenchi tenuti dalla Provincia competente. 

Come e quando presentare la denuncia

 La denuncia delle uve deve essere presentata presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale ricade la superficie vitata dalla quale provengono; nel caso in cui le produzioni di uve DOCG, DOC ed IGT provengano da vigneti ricadenti nel territorio di due o più province, la Camera di commercio competente è quella nel cui ambito è ubicato lo stabilimento enologico.
Qualora il conduttore non disponga di un proprio stabilimento enologico, la Camera di commercio, cui presentare la denuncia, è quella nel cui ambito ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.

La denuncia deve essere presentata  alla Camera di commercio, anche per via telematica o informatica, entro  il 10 dicembre di ogni anno, come previsto dal regolamento Cee n° 1282/2001 per la presentazione della dichiarazione generale della produzione vitivinicola (prorogato per il 2010 al 15 gennaio 2011).
Ogni azienda compila una sola denuncia delle uve per l'intera produzione di vino a DO e IGT, utilizzando l’apposito modello denuncia uve.

Nella denuncia vanno riportati per ogni tipologia codificata in base ai codici allegati al decreto del 28.12.2006:

      • i dati produttivi
      • gli esuberi
      • le superfici
      • le destinazioni.


Costi

La denuncia delle uve DOCG/DOC/IGT comporta un diritto di segreteria di € 5,00 per ogni ricevuta richiesta, anche se frazionata (D.M. 29 agosto 2007).
Questi versamenti devono essere effettuati sul c/c postale n. 198432 intestato alla Camera di commercio di Parma, con causale "denunce uve DOCG/DOC/IGT".

 

Denuncia uve via Web


Da gennaio 2010 è possibile  inviare per via telematica le denunce delle uve, la cui scadenza è fissata per l'anno 2010 al 15 gennaio 2011: semplicità, sicurezza, velocità, economicità  sono gli elementi che contraddistinguono la denuncia telematica.

E' sufficiente accedere al sito www.ic-deis.it, tramite una user Telemaco abilitata: dopo la compilazione e l'invio della dichiarazione, semplice e sicura, la stampa della denuncia delle uve sarà prodotta dal sistema, attingendo direttamente alle informazioni detenute dalla Camera di Commercio; il conduttore dovrà limitarsi a inserire, per ciascun vigneto iscritto all'Albo/Elenco tenuto dal competente Ente regionale, la quantità di uva prodotta, le destinazioni della stessa (vendita, conferimento o vinificazione in proprio) nonché gli eventuali aventi diritto.

Anche il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio delle relative ricevute avverrà tramite Telemaco pay, evitando code agli sportelli postali.

Gli strumenti necessari per poter effettuare la denuncia telematica delle uve sono:

      • una user telemaco abilitata al servizio IC-Deis, che si ottiene registrandosi su www.registroimprese.it,
      • un dispositivo di firma digitale (cns o business key), che può essere richiesto all'Ufficio Firma digitale della Camera di Commercio.
         

Costi

Per la denuncia uve via web è previsto un diritto di segreteria pari a 5 € per ogni singola destinazione delle uve, come in caso di compilazione del cartaceo.
In alternativa può essere utilizzato l'apposito modello che può essere depositato presso gli sportelli camerali o inviato tramite raccomandata a.r. Per la modulistica cartacea devono essre utilizzati i codici delle DOCG, DOC e IGT riportati nell'allegato 4 del D.M. 28 dicembre 2006. 

 

Dichiarazione preventiva


Il conduttore che intenda rivendicare le DOCG, DOC ed IGT per singole partite di vino prima della scadenza del 10 dicembre, pur non disponendo di tutti gli elementi necessari  per la compilazione della denuncia, può presentare alla Camera di commercio una preventiva dichiarazione (disponibile nella sezione modulistica), con i dati relativi alle uve destinate alla produzione di partite di vino interessate, nella quale attesta, a titolo di autocertificazione, che per le produzioni di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

La Camera rilascerà apposita ricevuta entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia preventiva.

Si ricorda che le uve che vengono rivendicate in tale dichiarazione devono essere successivamente indicate anche nella denuncia annuale delle uve.

 

Adempimenti successivi

 

-  della Camera di commercio

 

      •  La Camera di commercio, previa verifica documentale della rispondenza dei dati contenuti nella denuncia ai requisiti prescritti dal disciplinare di produzione, rilascerà al conduttore, anche per via telematica, entro 30 giorni dal recepimento della denuncia o entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione preventiva, la relativa ricevuta, prevista dall’art.16 della legge n.164/1992.
        In caso di riparto delle uve tra conduttore ed altri aventi diritto nonché di conferimenti a cantine sociali o vendita a terzi, può essere richiesto alla Camera di commercio il rilascio di più ricevute intestate a ciascun beneficiario indicato dal conduttore.
      • La Camera di commercio provvede inoltre ad immettere i dati relativi alle denunce ed alle ricevute, compresi i dati relativi ai quantitativi delle produzione vinicole atte a diventare vini DO e IGT, nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), al fine di renderli disponibili agli enti ed organismi preposti alla gestione ed ai controlli.

 

-  dei produttori


      • In caso di riclassificazione di partite di prodotti vitivinicoli atti a diventare DOCG, DOC ed IGT, i produttori sono tenuti a presentare le relative comunicazioni all'Ufficio dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio e alla competente Camera di commercio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri, utilizzando il modello disponibile nella sezione modulistica (allegato 3 D.M. 28 dicembre 2006), corredato del versamento di diritti di segreteria di 3 €.
      • Utilizzando lo stesso modello, i produttori devono fornire agli organismi competenti le comunicazioni relative all'assemblaggio di partite di vino già certificate con la DOCG, DOC ed appartenenti alla medesima annata, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri. In tal caso gli stessi produttori devono trasmettere all'Ispettorato Repressione Frodi ed alla Camera di commercio, entro 7 giorni dalla predetta annotazione nei registri, apposita autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge 129/1991 o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante la conformità della partita DO risultante dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del D.Lgs. 109/1992, ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione.

E’ possibile consultare l’elenco dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT finora riconosciuti, articolati per tipologia, per la compilazione della modulistica relativa alle richieste di iscrizione agli albi e/o agli elenchi e per la compilazione della denuncia.