Violazioni Registro Imprese e REA
pubblicato il
15/01/2011 21:25,
ultima modifica
12/10/2018 11:30
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali e cooperative che devono essere presentate entro 20 giorni dalla data dell'atto. Il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui è stato approvato. Il deposito della situazione patrimoniale dei Consorzi deve essere presentato al Registro imprese entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio. La ritardata o omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese è soggetta a sanzione amministrativa. L'ufficio emette un verbale con cui è richiesto il versamento di un importo a titolo di pagamento liberatorio e pari alla metà della sanzione prevista dalla legge (art. 2630 c.c.). Il pagamento dell'iimporto indicato estingue la violazione e il relativo procedimento. Di seguito una tabella riassuntiva degli importi dovuti per tipologia di impresa e di violazione
Gli importi indicati nella tabella si riferiscono alle violazioni commesse dalla data in cui è entrata in vigore la Legge 180/2011, modificativa dell'ar. 2630 c.c., vale a dire alle omissioni o alle ritardate iscrizioni il cui termine ultimo coincide o è successivo al 14/11/2011 (la violazione "matura" il giorno successivo allla scadenza del termine, quindi le nuove, più favorevoli, disposizioni si applicano a alle omissioni o ritardate iscrizioni per cui il primo giorno di ritardo coincide o è successivo a quello di entrata in vigore della Legge). Per quanto riguarda invece le omissioni o le ritardate iscrizioni il cui termine ultimo è fino al 13/11/2011 (il primo giorno di "ritardo" coincide o è precedente al 14/11/2011), saranno applicati gli importi della previgente versione dell'art. 2630 c.c.:
Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL – R – INT. P ) L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:
Modalita' di pagamento Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale cumulativo dei verbali dei singoli responsabili indirizzato alla società obbligata in solido.
La società obbligata in solido può farsi carico dell’importo di ogni verbale inviato ai legali rappresentanti con relative spese di notifica (l’elenco degli obbligati principali è inserito nel verbale inviato alla società) oltre alle spese di notifica del proprio verbale. Non devono pagare i singoli soggetti e anche la società.
Per le sanzioni del Registro Imprese:
Termini di pagamento Il pagamento degli importi sopra indicati va fatto con effetto liberatorio entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Effetto liberatorio significa che con il pagamento la violazione si estingue e nulla più sarà dovuto dal destinatario del verbale. Se il destinatario del verbale decide di effettuare il pagamento liberatorio, è altamente opportuno che ne dia comunicazione, indicando il relativo numero di verbale ed inviando alla CCIAA di Parma - Ufficio Sanzioni Registro Imprese/REA
per le sanzioni R.E.A.:
Se i destinatari ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Sanzioni della CCIAA di Parma entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso. In questo caso ovviamente nessun pagamento deve essere effettuato. L'Ufficio Sanzioni valuterà le osservazioni e, accogliendo le osservazioni difensive, disporrà l'archiviazione del procedimento ovvero, non riconoscendo la fondatezza delle osservazioni, provvederà all'irrogazione della sanzione (potendo disporre l'ammontare della stessa tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge). In caso di pagamento errato o doppio, è possibile chiedere il rimborso:
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