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Statuto delle imprese in vigore dal 15 novembre

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 novembre 2011, n. 180

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ieri, 14 novembre, la legge n. 180 dell'11 novembre 2001 denominata “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”. La legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

Tra le finalità è previsto:

  • il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
  • la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese); e, infine,
  • l’adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese). 

Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l’altro:

  • la libertà di iniziativa economica e concorrenza;
  • la semplificazione burocratica;
  • la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
  • il diritto delle imprese all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine,
  • misure di semplificazione amministrativa. 

Tra le novità di impatto sull'attività del Registro imprese e della Camera di Commercio:

  • le pubbliche amministrazioni garantiscono, attraverso le Camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa;
  • le certificazioni relative all’impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di Commercio nel Repertorio Economico Amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel Registro delle imprese, è garantito l’accesso telematico gratuito allo stesso Registro delle imprese.
  • è modificato l’articolo 2630 del codice civile (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi): gli importi delle sanzioni amministrative sono dimezzati (da un minino di 103 ad un massimo di 1.032 euro). Se la denuncia, la comunicazione o il deposito sono effettuati nei 30 giorni successivi alla scadenza, l'importo della sanzione è ridotto di un terzo.

    Se, invece, si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.