SISTRI: nuovi termini per l'operatività
Il decreto del 28 settembre fornisce nuove indicazioni sulla consegna dei dispositivi e sull'operatività del sistema
Il quarto decreto SISTRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010
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conferma la data di operatività del SISTRI, stabilita al 1° ottobre 2010;
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proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi USB e black box agli aventi titolo;
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proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del DM 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.
Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:
- gli iscritti al SISTRI che sono già in possesso dei dispositivi elettronici utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere dal 1 ottobre, data di inizio operatività del sistema;
- i soggetti iscritti al SISTRI ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del. lgs. n. 152/2006. Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell'operatività;
- la fase di applicazione del sistema è dunque prorogata sino al 31 dicembre 2010 per i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, periodo finalizzato alla verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario garantisce l’adempimento degli obblighi di legge (articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006).
Per i dettagli consultare la Nota Esplicativa al Decreto
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