Niente certificati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
Dal 1° gennaio 2012 è vietato alle PA chiedere certificati per informazioni già detenute
Con il 1° gennaio 2012 é entrata in vigore la disposizione contenuta nell'art. 15 comma 1 della L. 183/2011 in base alla quale é fatto divieto alle Pubblliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso loro o di altre pubbliche amministrazioni.
Le Pubbliche amministrazioni dovranno acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti, ovvero, in alternativa, chiedere al privato interessato dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà (vedi artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
A partire da primo gennaio quindi tutte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni potranno essere utilizzate unicamente nei rapporti tra privati, e dovranno contenere, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Tale dicitura compare dal 2 gennaio 2012 nella parte finale di tutti i certificati del Registro Imprese.
Si precisa che i certificati di origine per l'esportazione di merci non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sopra esposte, in quanto espressamente esclusi dalle misure di semplificazione, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000.
Fatti riconoscere