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Certificazioni e attestazioni diverse

 


Raccomandazioni generali

 

  • Le Camere di commercio della Comunità devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni.
  • Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un’Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
  • La Camera di commercio emittente conserva una copia di ogni documento, certificato o visto.Tale copia deve recare la data dell’emissione e sarà conservata  secondo quanto disposto dalla normativa vigente.


Visti

Qualora venga fatta alla  Camera di commercio una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale la cui esattezza e credibilità essa non può essere accertata, la CCIAA si limiterà ad apporre un visto in calce al documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU ecc.) – indicando la seguente menzione “visto per deposito”. Copia del documento sarà conservato agli atti della Camera di commercio.

Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente, la Camera di commercio potrà provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto per conformità della firma” del dichiarante a quella depositata in atti presso la Camera di commercio. Tale visto, richiesto per  i documenti accompagnatori della merce all’esportazione, non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nell’attestazione che la firma posta in un determinato documento è conforme a quella depositata nei registri camerali.

Fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a “visto per conformità della firma del dichiarante”.

Legalizzazione della firma (ex visto UPICA)
Alcuni Paesi, prevalentemente arabi, richiedono l'autentica della firma del funzionario della Camera di Commercio sui documenti per l'esportazione (solitamente certificati d'origine e fatture).
I Paesi che attualmente lo richiedono sono: LIBANO, OMAN, YEMEN, KUWAIT, ARABIA SAUDITA, IRAN, SIRIA, EAU. Per questi paesi la Camera di commercio è tenuta ad apporre il visto di legalizzazione della firma.

Certificazioni negative
Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità,  menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di commercio.


Visto di conformità della firma (conformità firma)

Per apporre questo visto su fatture o documenti sopraenunciati l'impresa richiedente deve depositare lo specimen della firma del legale rappresentante presso l'Ufficio Estero della Camera di Commercio di Parma, utilizzando il modulo deposito firma
Una volta depositata la firma, è sufficiente presentare la fattura o il documento per cui si chiede il visto, redatto su carta intestata nel numero di copie che si vuole vistare (con l'aggiunta di una copia per l'ufficio). Tutte le copie devono essere timbrate e firmate in originale dal legale rappresentante, specificando nome e cognome e la carica rivestita.

 

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