Agevolazioni e interdizioni al rilascio dei certificati di origine
Rilascio di un certificato di origine a posteriori
Il certificato di origine è rilasciato quando le merci alle quali si riferisce sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.
Nel caso di spedizione già avvenuta, è consentito il rilascio del certificato di origine a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione.
Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non aver precedentemente richiesto altro certificato d’origine per la spedizione interessata.
Esportazioni temporanee
Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di Commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma.
I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura “pro-forma”.
Certificato di origine “pro forma”
Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un certificato di origine “pro forma” presentando relativa fattura “pro forma” (o lista valorizzata). I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura “pro forma”.
Certificati in bianco o antidatati
Non possono essere rilasciati certificati di origine in bianco o antidatati.
Annotazioni non previste sul formulario
E’ regola generale che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.
Qualora però esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalle Camere di commercio emittenti, che, a loro discrezione, potranno accettarle o rifiutarle.
Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:
a) menzione del nome del produttore e del “made in”: tali menzioni all’interno del certificato non pongono difficoltà, purchè non in contrasto con la dichiarazione d’origine e a condizione che la Camera di commercio abbia prova che le informazioni siano corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale
b) indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o con leggi nazionali (quali, ad es., menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposto a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative) non possono essere riportate né sul certificato di origine né sulla fattura commerciale.
Sostituzione del certificato (caso di smarrimento)
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.
Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà riportare la dicitura “duplicato” e il numero del certificato di origine emesso in precedenza. Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall’utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.
Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.
Durata di validità dei certificati
Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio.In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell’imballo delle merci.
Tuttavia, un periodo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare delle difficoltà nei Paesi di importazione ove il certificato deve essere presentato.