Camer@parma.it del 18/11/2011
Newsletter settimanale della Camera di Commercio di Parma
Speciale PEC
Entro il 29 novembre 2011 tutte le società devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Questo è quanto disposto dalla legge 2/2009 (vedi sezione del sito).
Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le imprese individuali e tutte le imprese non costituite in forma societaria.
La recente circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 novembre scorso ha così specificato le imprese societarie tenute alla comunicazione:
- società di capitali e di persone
- società semplici
- società cooperative
- società in liquidazione
- società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie.
La comunicazione deve essere effettuata dal legale rappresentante della società.
Con riferimento alle società in fallimento o sottoposte a procedure concorsuali, l’ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma ha emanato una nota, dietro richiesta di chiarimento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma. La nota propone, per quanto riguarda le società dichiarate fallite, che il curatore debba ritenersi legittimato ad effettuare la comunicazione (anche in considerazione di quanto stabilito all’art. 48 co 2 della legge fallimentare) ancorché, ad avviso dell’ufficio, manchino i presupposti per considerarlo giuridicamente obbligato e quindi soggetto a sanzione in caso di omissione o ritardo. Viceversa si ritiene che, con riferimento alle società in concordato preventivo, l’obbligo sussista e, come negli altri casi, debba essere adempiuto dal legale rappresentante.
Modalità operative
Per poter richiedere una casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi ad un gestore abilitato iscritto in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it.
La comunicazione al Registro Imprese va effettuata per via telematica mediante Comunicazione Unica con le consuete modalità previste (ComunicaStarweb, ComunicaFedra o software di altri produttori).
Sul sito "registroimprese.it" sono state predisposte tutte le istruzioni per un corretto invio della pratica. Nel caso di invio mediante Comunicazione Unica è importante verificare che le versioni dei software siano aggiornate all’ultima disponibile.
La pratica sarà inviata utilizzando il modello S2 , compilato al riquadro 5 indicando quale data atto il giorno di spedizione della pratica stessa.
I professionisti individuati dall’art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000 possono presentare la comunicazione dichiarando nelle note di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società e di essere iscritti nel relativo Albo, a meno che il dispositivo di firma digitale utilizzato non sia munito del certificato di ruolo.
E’ prevista anche una procedura semplificata on line sul sito "registroimprese.it" che non richiede registrazioni o autenticazione; questa procedura è utilizzabile dal legale rappresentante della società, munito di dispositivo di firma digitale.
L’iscrizione dell’indirizzo PEC e le sue successive variazioni sono esenti da bolli, diritti di segreteria e tariffe. Ovviamente nel caso in cui la comunicazione della Pec sia accompagnata dalla domanda di iscrizione di altri atti o fatti, si applicheranno l'imposta e i diritti dovuti per tali adempimenti.
Sanzioni
Il ministero Sviluppo Economico ha chiarito che l’omissione o il ritardo della comunicazione della Pec al Registro Imprese comporta l’applicazione nei confronti del legale rappresentante della società della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c..
Ricordiamo a questo proposito che l’art. 2630 c.c. è stato recentemente modificato dalla L. 180/2011 (cd Statuto delle Imprese) che ha ridotto gli importi della sanzione, portandola da un minimo di € 103 ad un massimo di € 1.032 (pagamento liberatorio pari ad € 206) e prevedendo inoltre che se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.
Fatti riconoscere